Circolare n.ro 2
Napoli, 30/07/2013
Oggetto: Agevolazioni contributive
A seguito dell’emanazione di decreto interministeriale e della circolare 40/26120 del 25/07/2013 del Ministero del lavoro trovano applicazione con decorrenza dal 01/01/2013 i benefici contributivi di cui all’art. 4 commi 8 e 11 delle legge 92/2012.
Tali benefici consistono nella riduzione del 50% dei contributi Inps e Inail a carico del datore di lavoro per i lavoratori considerati svantaggiati, come di seguito indicati, per la durata di 18 mesi dall’assunzione per gli assunti a tempo indeterminato e 12 mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti a tempo determinato; le assunzioni possono essere anche part-time..
LAVORATORI SVANTAGGIATI
Lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 13 mesi
(devono essere iscritti al collocamento da non meno di 13 mesi)
donne di qualsiasi età prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 6 mesi residenti in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia
Non occorre l’iscrizione al collocamento
donne di qualsiasi età prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 6 mesi assunte in settori produttivi o professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomini-donne superiore del 25% (in attesa di decreto che stabilisca i settori)
Non occorre l’iscrizione al collocamento
Lavoratrici di qualsiasi età prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 24 mesi in tutto il territorio nazionale
Non occorre l’iscrizione al collocamento
L’agevolazione è prevista anche per le trasformazioni di lavoratori a termine che all’atto dell’assunzione a termine avessero i requisiti previsti ( la trasformazione deve avvenire entro i sei mesi dall’assunzione)- in questo caso l’agevolazione è fruibile fino al 18° mese dall’assunzione originaria –
“prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi sei mesi ” si intendono :
“prive di regolare lavoro retribuito negli ultimi 24 mesi ” si intendono:
Per queste lavoratrici non occorre l’iscrizione al collocamento, ma solo un’autocertificazione che dichiari lo stato di “ priva di regolare lavoro retribuito” secondo le casistiche di cui sopra.
Le agevolazioni spettano se l’assunzione costituisce incremento occupazionale rispetto alla media dei dipendenti presenti nei 12 mesi precedenti l’assunzione.
L’incremento non è necessario quando l’assunzione viene effettuata in sostituzione di personale dimessosi volontariamente, a completamento di orari di lavoro ridotti volontariamente, in sostituzione di lavoratori licenziati o dimessisi per pensionamento, o licenziati per giusta causa.
L’agevolazione è applicata a tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico.