Nuove modalità di consegna certificazioni di malattia

 Con la circolare  n.4 del 18/03/2011 il Ministero del Lavoro   fornisce le istruzioni operative, per lavoratori e datori di lavoro, in relazione alla certificazione delle assenze per malattia dei dipendenti del settore pubblico e privato. Come noto l’invio del certificato medico in via telematica è stato esteso al settore privato con la Legge n. 183/2010, cd. “Collegato Lavoro”, prevedendo che nei casi di assenza per malattia del lavoratore la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inps che a sua volta inoltra telematicamente al datore di lavoro i certificati medici ricevuti.

 Fermo restando l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza, l’invio telematico del certificato effettuato dal medico esonera il lavoratore dall’obbligo di trasmettere il certificato medico al datore di lavoro entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Il lavoratore dovrà comunicare, APPENA RICEVUTO, ai responsabili dell’Ufficio del Personale ,  il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia fornitogli dal medico.

 Nel caso in cui il medico non sia in grado di inviare il certificato medico telematicamente, rilascerà al lavoratore la certificazione di malattia in forma cartacea ed in tal caso il lavoratore dovrà presentare l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’Inps, secondo le modalità tradizionali.

 Sino al 17 giugno 2011 (fase transitoria) il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore l’invio del certificato medico in forma cartacea nei due giorni successivi al rilascio; dopo tale data, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Inps.

 

Inserito il aprile 15th, 2011, postato in: Circolari da , , , , , , , , ,