Nuovi contributi per il lavoro domestico

Inps
Circolare 8.2.2013, n. 25

Con la circolare indicata l’Inps ha chiarito due punti importanti in merito alla contribuzione dovuta dal 01/01/ 2013  per i lavoratori domestici;

Si applica anche ai lavoratori domestici l’addizionale contributiva per i lavoratori assunti a tempo determinato non per ragioni sostitutive.

Per quei lavoratori assunti a tempo determinato dal 2012  l’Inps calcolerà per default l’addizionale e sarà cura dei datori di lavoro notificare all’INPS l’eventuale esenzione dal contributo dovuta a ragioni di carattere sostitutivo.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato si potrà chiedere il rimborso dell’addizionale per i sei mesi precedenti la trasformazione, la richiesta di rimborso deve essre effettuata on line sul sito dell’INPS.

I contributi dovuti per i lavoratori domestici. ANNO 2013
Senza contributo addizionale (comma 28, art. 2, legge n. 92/2012) -Lavoratori a te mpo indeterminato
Orario lavoro settimanale Retribuzione oraria Contributi orari dovuti (senza contributo addizionale dell’1,40%)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Effettiva Convenzionale Totale Carico lavoratore Totale Carico lavoratore
Fino a 24 ore Fino a 7,77 6,88 1,37 0,35 1,38 0,35
Fino a 9,47 7,77 1,55 0,39 1,56 0,39
Oltre 9,47 9,47 1,89 0,47 1,90 0,47
Oltre 24 ore   5,00 1,00 0,25 1,00 0,25  
contributi dovuti per i lavoratori domestici, ANNO 2013
con contributo addizionale  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “Determinato” non sostitutivo
Orario lavoro settimanale Retribuzione oraria Contributi orari dovuti (con contributo addizionale dell’1,40%)
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)
Effettiva Convenzionale Totale Carico lavoratore Totale Carico lavoratore
Fino a 24 ore Fino a 7,77 6,88 1,47 0,35 1,48 0,35
Fino a 9,47 7,77 1,66 0,39 1,67 0,39
Oltre 9,47 9,47 2,02 0,47 2,03 0,47
Oltre 24 ore   5,00 1,07 0,25 1,07 0,25

CONTRIBUTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’INPS con la circolare richiamata chiarisce che in caso di licenziamento   NON è dovuto il contributo straordinario pari al 41% dell’importo massimo indennizzabile per disoccupazione  ” ASPI” moltiplicato per ogni anno di anzianità fino al 3°,( di cui  al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ) attesa la pecularietà del rapporto di lavoro domestico.