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                                                                                                                           in indirizzo

 

  1. Dimissioni e risoluzioni consensuali dal 12/03/2016
  2. Collaborazioni coordinate e continuative:  nuove regole
  3. Reperibilità durante la malattia: esclusione dall'obbligo
  4. Depenalizzazione di alcuni reati
  5. Autoliquiodazione Inail 2015/2016 : coefficienti per calcolo interessi rateazione
  6. Artigiani e commercianti : contribuzione anno 2016
  7. Lavoratori domestici: valori retributivi e contributivi

 

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[Febbraio 2016]

 

DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI

(D.Lgs. 151/2015 – DM 15.12.2015, G.U. n. 7 del 11.01.2016)

Con lo scopo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco", il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto una nuova procedura ed un nuovo regime sanzionatorio applicabile a tutti i casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro.

A decorrere dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.

La nuova procedura, che non troverà applicazione nei rapporti di lavoro domestico e nelle risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziale, sarà articolata in tre fasi:

Prima fase: il lavoratore deve munirsi del proprio PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro in modo da poter accedere al sito www.lavoro.gov.it.

In alternativa, il lavoratore potrà rivolgersi a patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.

Seconda fase: una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online nel quale verranno chiesti alcuni dati relativi al rapporto di lavoro.

Terza fase: al modello compilato sarà attribuito un codice identificativo associato alla data di trasmissione (marca temporale) e sarà trasmesso ai datori di lavoro interessati ed alle DTL competenti.

Il lavoratore potrà, entro 7 giorni, revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Il mancato rispetto della procedura comporterà l’ inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale mentre l’ alterazione dei dati da parte del datore di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa da €. 5.000 a €. 30.000. 

 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

(D.Lgs. 81/2015 – Ministero del Lavoro, Circolare n. 3 del 01.02.2016)

Il Ministero del lavoro è intervenuto fornendo i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2015 relativamente ai contratti di collaborazione coordinate e continuative.

In particolare:

 

 

Superamento dei contratti a progetto - viene ulteriormente confermato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e le associazioni in partecipazione in essere al 25.06.2015, data di entrata del D.Lgs. 81/2015, continuano ad esplicare effetti fino alla loro naturale scadenza.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato - a decorrere dal 1° gennaio 2016 a tali collaborazioni, così come quelle stipulate successivamente al 25.06.2015, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ eventualità che tali rapporti di collaborazione si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali (svolte personalmente senza l’ ausilio di altri soggetti), continuative (ripetute in un determinato arco temporale) e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi (rispetto di orari di lavoro) e al luogo di lavoro (individuato dal committente).

Pertanto, al verificarsi di tutte le predette condizioni le collaborazioni saranno disciplinate dalla normativa in tema di lavoro subordinato con l’ applicazione di tutti i relativi istituti legali e contrattuali.

Conseguentemente, il personale ispettivo, una volta accertata la sopraccitata etero-organizzazione, potrà più agevolmente riqualificare il rapporto di lavoro in lavoro subordinato ed applicare, tra l’ altro, anche le sanzioni previste in materia di collocamento.

Fattispecie escluse - restano escluse le collaborazioni:

a)       previste dai CCNL;

b)      prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c)       prestate nell'esercizio della funzione di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d)      rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (sul punto il Ministero del Lavoro è intervenuto anche con l’ Interpello n. 6 alla cui trattazione si rinvia ad apposito paragrafo della presente comunicazione);

e)      rese nei confronti della pubblica amministrazione (regime transitorio in scadenza al 31.12.2016);

f)        certificate dalle commissione di certificazione dei contratti di cui al D.Lgs. 276/2003.

Stabilizzazione delle collaborazioni: dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono i soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto oppure di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo beneficiano dell’ estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro a condizione che:

a)       sia sottoscritta apposita conciliazione in riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro

b)      sia stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nei dodici mesi successivi, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Quanto sopra:

-     anche in relazione a rapporti già cessati;

-     fatti salvi illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’ assunzione;

-     non preclude la possibilità, stante la sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge, di avvalersi dell’ esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016 (riduzione biennale del 40% con limite annuo pari ad €. 3250).

 

ESCLUSIONE DALL’ OBBLIGO DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA

(Ministero del Lavoro, Decreto 11.01.2016 - G.U. n. 16 del 21.01.2016)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto, in vigore dal 22.01.2016, contenente le ipotesi di esclusione dall’ obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità durante i periodi di malattia da parte dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

In particolare, sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilità i lavoratori per   i   quali   l'assenza   è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

    b) stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta.

Le suddette patologie devono risultare  da idonea  documentazione medica e devono determinare una  riduzione  della  capacità  lavorativa non inferiore al 67%.

 

 

 

DEPENALIZZAZIONE

(D.Lgs. 8/2016 - G.U. n. 17 del 22.01.2016 - Ministero del Lavoro, Decreto 11.01.2016 -)

Il 6 febbraio c.a. è entrato in vigore il decreto in tema di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria ed ha apportato importanti modifiche relativamente al regime sanzionatorio di alcuni illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

La depenalizzazione è riferita a reati puniti con pena pecuniaria (multe o ammende)

In particolare, è esclusa la depenalizzazione dei reati contemplati dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DEL 6 FEBBRAIO 2016: viene prevista l’ applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative in sostituzione delle originarie sanzioni penali a condizione che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

VIOLAZIONI COMMESSE DOPO IL 6 FEBBRAIO 2016: le nuove sanzioni amministrative sono articolate su tre fasce:

a)        da €. 5.000 ad €. 10.000 per i reati uniti con la multa o l’ ammenda non superiore nel massimo ad €. 5.000;

b)         da €. 5.000 ad €. 30.000 per i reati uniti con la multa o l’ ammenda non superiore nel massimo ad €. 20.000;

c)         da €. 10.000 ad €. 50.000 per i reati uniti con la multa o l’ ammenda superiore nel massimo ad €. 20.000.

Veniamo di seguito, prendendo spunto dagli esempi contenuti nella circolare ministeriale ad esaminare alcuni reati depenalizzati.

SOMMINISTRAZIONE ED UTILIZZAZIONE ILLECITA/ABUSIVA: l’ originario reato era pari ad €. 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

Es: un lavoratore per 10 giornate la sanzione era pari ad €. 500; ora è pari ad €. 5.000 ridotti, ex L. 689/1981, ad €. 1.666,67.

Es: 10 lavoratori per 15 giornate la sanzione era pari ad €. 7.500; ora è pari, trovando automaticamente applicazione la riduzione ex L. 689/1981, ad €. 2.500.

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: se l’ importo delle ritenute previdenziali è inferiore ad €. 10.000 troverà applicazione la sanzione amministrativa da €. 10.000 ad €. 50.000;

se l’ importo delle ritenute previdenziali è superiore ad €. 10.000 continuerà a trovare applicazione la precedente sanzione della multa fino ad €. 1.032 e la reclusione fino a 3 anni.

Il datore di lavoro continua a non essere sanzionato se provvede a versare le ritenute entro 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione

 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: RATEAZIONE DEI PREMI

(INAIL, Istruzioni Operative del 22.01.2016)

L’ Istituto Assicuratore ha fissato al 0,70% il tasso di rateazione ex art. 59, comma 19, L. 449/1997 così come modificato dall’ art. 55, comma 5, della L. 144/1999 (c.d. 4 rate) dell’ autoliquidazione 2015/2016 in scadenza il 16 febbraio.

Pertanto:

Scadenza rate

Coefficienti

16 maggio 2016

0,00172603

16 agosto 2016

0,00349041

16 novembre 2016

0,00525479

 

Nei confronti di coloro che opteranno per la rateazione dell’ autoliquidazione 2015/2016 in scadenza il prossimo 16 giugno (fermo restando il pagamento iniziale del 50%):

Scadenza rate

Coefficienti

16 agosto 2016

0,00116986

16 novembre 2016

0,00293425

 

Si ritiene opportuno ricordare che, dal 10.09.2014, il tasso applicato alle ordinarie istanze di rateizzo è pari al 6,05%.

 

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE 2016

(INPS, Circolare n. 15 del 29.01.2016 – INPS, Messaggio n. 81 del 12.01.2016)

Con la circolare in esame l’ INPS chiarisce che:

ü le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2016, sono aumentate al 23,10%;

ü continua a trovare applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;

ü per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;

ü per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni è confermata la riduzione del 3% dell’ aliquota contributiva.

Pertanto:

REDDITO MINIMO ANNUO                                                           €. 15.548,00

CONTRIBUZIONE  ANNUA SUL MINIMALE DI REDDITO   -   ARTIGIANI             IMPORTO ANNUO:   €. 3.599,03 (€. 3.132,59 se di età inferiore a 21 anni)

IMPORTO MENSILE:   €. 299,92 (€. 261,05 se di età inferiore a 21 anni)

CONTRIBUZIONE  ANNUA SUL MINIMALE DI REDDITO  -  COMMERCIANTI          IMPORTO ANNUO:   €. 3.613,02 (€. 3.146,58 se di età inferiore a 21 anni)

IMPORTO MENSILE:   €. 301,09 (€. 262,22 se di età inferiore a 21 anni)

CONTRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE IL MINIMALE

23,10%  del reddito da €. 15.548,00 a €. 46.123,00

24,10% del reddito da €. 46.123,01 e fino al massimale di €. 76.872,00

Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al  20,10%  e al 21,10%.

Anche in tutti questi casi per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alle predette aliquote dovrà essere sommato lo 0,09%.

MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO                                               €. 76.872,00

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed iscritti con decorrenza successiva a tale data il massimale imponibile annuo è elevato ad €. 100.324,00

 

 

 

 

LAVORATORI DOMESTICI: VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI 2016

(INPS, Circolare n. 16 del 29.01.2016)

Per l’ anno 2016 vengono comunicate le fasce retributive su cui calcolare i contributi dovuti relativamente ai lavoratori domestici (la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore):

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO                                                         

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF

fino a  €. 7,88

da €. 7,88 a  €. 9,59

oltre    €. 9,59

 €.  6,97

 €.  7,88

 €.  9,59

€.  1,39   (0,35)

€.  1,57   (0,40)

€.  1,91   (0,48)

€.  1,40   (0,35)

€.  1,58   (0,40)

€.  1,93   (0,48)

Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

       €  5,07

 

  1,01   (0,25)

 

  1,02  (0,25)

 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(comprensivo del contributo addizionale dell’ 1,40% introdotto dall’ art. 2, comma 28 della L. 92/2012 da applicare ai contratti di lavoro a tempo determinato)                      

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF

fino a  €. 7,88

da €. 7,88 a €. 9,59

oltre    €. 9,59

 €.  6,97

 €.  7,88

 €.  9,59

€.  1,49   (0,35)

€.  1,68   (0,39)

€.  2,05   (0,48)

€.  1,50   (0,35)

€.  1,69   (0,40)

€.  2,06   (0,48)

Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€.  5,07

€.  1,08   (0,25)

€.  1,09  (0,25)

 

LO STUDIO